Art. 2.
(Sanzioni per le persone giuridiche).

      1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 25-quinquies.1. - (Delitti contro l'ambiente). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

          a) per i delitti di cui agli articoli 452-ter, primo comma, e 452-octies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

          b) per i delitti di cui agli articoli 452-ter, commi secondo e terzo, e 452-quater, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

          c) per i delitti di cui agli articoli 452-ter, quarto comma, e 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

          d) per i delitti colposi previsti dall'articolo 452-septies, le sanzioni rispettivamente previste dalle lettere a), b) e c) del presente comma in relazione agli articoli 452-ter e 452-quater, ridotte da un terzo alla metà.

      2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 452-ter, 452-quater, 452-quinquies e 452-octies del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non inferiore a un anno.
      3. Se, in seguito alla commissione dei reati indicati nel comma 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista dal comma 1 è aumentata di un terzo.
      4. Se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire la commissione dei reati indicati nel comma

 

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2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».